Mentre siamo tutti presi a parlare di Ruby, a teorizzare di maggioranze fantasma in Parlamento, oppure asseragliati negli attici, presi dalle nostre teorie riflessive per la difesa di importanti diritti, perdiamo di vista il mondo reale, quello fatto di precari, lavoratori a termine, gente che fatica ad arrivare a fine mese.
In questi giorni il nostro Governo da operetta ha approvato il “collegato lavoro”, testo contenuto nella L.183 del 4.11. 2010 pubblicato sul supplemento ordinario n.242 della G.U. n. 262 del 9.11.2010. E fin qui nulla di strano. La cosa strana è che nessuno ha detto nulla.
NULLA.
Il Governo esulta compostamente (per non farci accorgere di nulla), Confindustria è soddisfatta, CISL, UIL e UGL paiono compiaciute. Solo CGIL dice, timidamente e inascoltata, qualcosa.
E non stiamo parlando di una leggina qualsiasi ma di un provvedimento che avrà un forte impatto su un’ampia fascia di lavoratori, in particolare fra i neoassunti ed i precari, e che dunque avrebbe meritato almeno un intenso dibattito pubblico, delle tavole rotonde con annesse polemiche televisive (ma in quelle si parla di Ruby) e finanche, udite, udite, qualche manifestazione.
Invece tutto tace.
Silenzio assoluto.
Risultato? Nessuno conosce le conseguenze di questo infausto provvedimento.
Provo a riassumerle:
Sono anni che tentano di smantellare il sistema di tutela del posto di lavoro che sta alla base delle leggi fondamentali che regolano tale diritto di stabilità, ossia lo statuto dei lavoratori che all’art. 18 prevede la reintegra nel posto di lavoro nel caso di illegittimità del licenziamento nelle aziende con piu’ di 15 dipendenti (tutela reale) e l’art.6 legge 604/1966 sul risarcimento del danno da licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di 15 dipendenti (tutela obbligatoria).
Dopo varie riforme (da ultima la c.d. legge biagi) che, anche se aberranti e molto pericolose per la garanzia del contratto a tempo indeterminato, non hanno toccato però i diritti acquisiti dai lavoratori che continuavano a vedersi tutelati dalle suindicate norme, questa legge ignobile (di cui in questi giorni nessun quotidiano ha speso una parola), apre definitivamente le porte al precariato galoppante e ciò perché, in materia di nullità e/o invalidità dell’apposizione del termine in un contratto di lavoro, impone al lavoratore, a pena di decadenza, di impugnare tale illegittimità entro 60 giorni dalla data di scadenza del singolo contratto a termine. Cioè il lavoratore dovrebbe denunciare il proprio datore di lavoro prima della scadenza del contratto… come fare harakiri…
Ciò comporterà, ovviamente, una crescente precarietà ed instabilità lavorativa.
Infatti mi chiedo, chi avrà il coraggio di denunciare il datore di lavoro alla scadenza del singolo contratto? Nessuno, poiché che se si vorrà continuare a lavorare si dovrà sottostare al ricatto del potere discrezionale del datore che si guarderà bene dal rinnovare i contratti a quei lavoratori che avranno osato proporre ricorso alla singola scadenza contrattuale.
La legge, inoltre prevede una limitazione economica nella quantificazione del risarcimento del danno conseguente (stabilendo che in caso di illegittimità dell’apposizione del termine si avrà diritto ad un risarcimento da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità) limitando in tal modo il rischio a favore del datore di lavoro che, male che vada, conosce a priori il rischio massimo che corre.
Vi è poi la questione dell’istituto dell’arbitrato. In questo caso è necessario l’accordo PREVENTIVO del lavoratore, cioè in un momento antecedente al verificarsi di un eventuale controversia. Praticamente il lavoratore deve rinunciare preventivamente a ricorrere al giudice del lavoro in caso di controversia.
Segnalo poi l’introduzione della possibilità di assolvere l’ultimo anno di scuola DELL’OBBLIGO non a scuola (come pensare a ciò…) bensì lavorando. Cioè si potrà fare l’apprendista a 15 anni con buona pace dell’obbligo (?) scolastico fino a 16 anni.
Inoltre (scandalo degli scandali) la legge prevede una mega sanatoria (sempre a favore dei datori) in quanto prevede (all’art. 32) che una efficacia retroattiva e che si applichera’ anche ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore che, ricordo, sarà il 24 novembre 2010.
Capite pertanto perché mi indigno?
Perché continuiamo a parlare di Ruby e di Fazio…
